Skip to main content

statuti di cooperazione

 

articolo 1: nome

Un’associazione per il mantenimento dell’agricoltura locale, regolata dalla legge del 1° luglio 1901 e dal decreto del 16 agosto 1901, è fondata tra i membri del presente statuto, sotto il nome di Société Coopérative Utilitaire de Distribution Solidaire.

Il nostro nome è «s.c.u.d.s.»

articolo 2: obiettivo

scuds. è la catena di distribuzione diretta del commercio equo e solidale per :

  • alimenti, bevande, cosmetici, oli essenziali ed essenze naturali, di origine biodinamica, commercio equo e solidale ed escludendo qualsiasi aggiunta di prodotti nocivi.
  • Fertilizzanti e pesticidi a base di alghe; bioplastiche; biocarburanti; cemento di canapa, plastica di canapa e altri prodotti a base di canapa; grafene.
  • agrivoluzione; energia termica; sistemi di estrazione idrodinamica; sistemi di biodigestione; generatori.
  • agricoltura; giardinaggio verticale; semi, fiori, frutta, piante; piantagioni; alghe; colture marine.

articolo 3: sede centrale

La sede è all’Oliveraies, Avenue des Courcettes. Golfe Juan, PACA, Francia

articolo 4: durata

La durata dell’associazione è illimitata.

articolo 5: composizione

L’insieme è composto da:

  • membri fondatori dal 1° maggio 2019.
  • membri attivi che aderiscono al presente statuto e sono stati approvati dall’ufficio.
  • membri immediati colpiti da una malattia cronica o mortale.

Tutti i membri dell’associazione hanno diritto di voto all’assemblea generale.

articolo 6: contributo

Il contributo che ogni membro deve pagare è fissato mensilmente dall’ufficio.

articolo 7: condizioni di adesione

L’ammissione dei membri è pronunciata dall’ufficio che, in caso di rifiuto, non è tenuto a motivare la sua decisione.

Qualsiasi domanda di adesione deve essere fatta per iscritto e indirizzata al segretario dell’associazione.

Ogni membro si impegna a rispettare il presente statuto che gli viene comunicato al momento dell’adesione all’associazione.

articolo 8: responsabilità dei membri

Nessun membro dell’associazione è personalmente responsabile degli impegni assunti dall’associazione, solo il patrimonio dell’associazione è responsabile dei suoi impegni.

articolo 9: risorse

Le risorse dell’associazione sono composte da:

  • Quote mensili di iscrizione.
  • Tutte le risorse autorizzate dalla legge e dalla giurisprudenza.
  • Sussidi concessi dallo Stato, dalle autorità locali e dalle organizzazioni.

articolo 10: espulsione

L’adesione è persa:

  • per dimissioni indirizzate per iscritto al presidente dell’associazione.

  • dall’esclusione pronunciata dall’ufficio per una grave infrazione del presente statuto, o per motivi gravi.

  • per espulsione pronunciata dall’ufficio per mancato pagamento del contributo.

Prima di prendere qualsiasi decisione di esclusione o di cancellazione, il membro interessato è invitato a dare preventivamente le sue spiegazioni all’ufficio.

articolo 11: assemblea generale ordinaria

L’assemblea generale riunisce tutti i membri della cooperativa il giorno della loro sottoscrizione. Altre persone possono essere invitate, ma senza diritto di voto.

Ogni anno, il 1° maggio, è convocato dal presidente, su richiesta del consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un quarto dei membri. Almeno quindici giorni prima della data fissata, i membri dell’Associazione sono convocati per e-mail e l’ordine del giorno è redatto negli avvisi. I rapporti morali e finanziari della cooperativa scuds. sono presentati all’Assemblea Generale, per deliberare su tutti i punti all’ordine del giorno. Le decisioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei membri presenti o rappresentati. Il tesoriere riferisce sulla sua gestione e presenta i conti annuali all’assemblea per l’approvazione. Il segretario prende nota di tutte le decisioni e scrive i rapporti e i verbali corrispondenti, e riporta tutti gli interventi durante le riunioni. Dopo l’ordine del giorno, vengono rinnovati i membri uscenti del consiglio.

articolo 12: assemblea generale straordinaria

L’assemblea generale è straordinaria quando decide di modificare gli statuti. Le modalità di convocazione sono le stesse dell’assemblea ordinaria. Un foglio di presenza sarà firmato e certificato dai membri dell’ufficio. Le delibere sono prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti o dei voti espressi. Se il quorum non viene raggiunto nella prima riunione, le delibere possono essere validamente prese in una seconda riunione con la maggioranza dei membri presenti.

articolo 13: il consiglio di amministrazione

L’associazione è gestita da un consiglio di amministrazione di un massimo di 14 membri, eletti per 3 anni dall’Assemblea Generale. I membri possono essere rieletti. Un terzo dei 14 membri del consiglio di amministrazione può essere sostituito ogni anno durante l’assemblea generale ordinaria di marzo o aprile. I poteri dei membri sostituiti scadono alla fine del loro mandato. Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni mese, salvo eventi eccezionali. Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

articolo 14: l’ufficio

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri (a scrutinio segreto), un ufficio composto da tre membri: il Presidente, il Tesoriere e il Segretario dell’Associazione.

I membri dell’ufficio sono eletti per tre anni dal consiglio di amministrazione e scelti tra i suoi membri.

In caso di vacanza (morte, dimissioni, esclusione), il consiglio li sostituirà nella riunione successiva.

Qualsiasi persona che abbia almeno 18 anni il giorno dell’elezione, sia membro dell’Associazione e sia in regola con i contributi, è eleggibile per il consiglio.

I membri fondatori dell’associazione hanno definito la composizione del primo ufficio durante la loro assemblea costitutiva.

articolo 15: riunione

L’ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta al mese.

La presenza di tutti i membri dell’ufficio di presidenza è necessaria perché l’ufficio possa deliberare validamente.

Le delibere dell’ufficio di presidenza sono registrate in un registro e firmate dal presidente e dal segretario.

articolo 16: poteri dei membri dell’ufficio

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea Generale. Ordina le spese e rappresenta generalmente l’associazione in tutti gli atti della vita civile e nella giustizia. In caso di assenza o malattia, è sostituito dal segretario.

Il segretario scrive i verbali delle riunioni, i verbali delle delibere delle assemblee generali, firmati dal presidente e dai membri dell’ufficio, e si occupa anche di tutto ciò che riguarda la corrispondenza e gli archivi, per esempio i verbali.

Il tesoriere terrà i conti dell’associazione e avrà pieni poteri per aprire e operare sotto la sua firma tutti i conti dell’associazione in tutte le istituzioni finanziarie o banche.

I compiti dei membri dell’ufficio sono volontari.

articolo 17: scioglimento

In caso di scioglimento dell’associazione, può essere pronunciato solo da un’assemblea generale straordinaria, esclusivamente per questo scopo.

articolo 18: regolamento interno

Il Consiglio Direttivo redige un regolamento interno che deve essere approvato dall’Assemblea Generale. Queste regole hanno lo scopo di specificare diversi punti non previsti dagli statuti.